Speciale chiusura bilancio 2008
Oggetto: AMMORTAMENTI AVVERTENZA ALLA CLIENTELA Diversamente dal passato, la determinazione delle quote di ammortamento del periodo 2008 è interessata da numerose novità che vanno ad incidere direttamente su comportamenti ormai consolidati nel tempo; basti dire che, ad esempio, non esiste più l’ammortamento anticipato. Si invita allora tutta la clientela a leggere con attenzione le note che seguono, al fine di poter correttamente impostare la procedura degli ammortamenti; ovviamente, per qualsiasi dubbio vi invitiamo a rivolgervi preventivamente allo Studio, in modo da poter ottenere dalla procedura software dei dati che siano il più possibile corretti.
Regole generali
La determinazione degli imponibili fiscali 2008 è caratterizzata, in controtendenza rispetto al
passato, dall’applicazione di un generalizzato criterio di dipendenza rispetto ai dati transitati a
bilancio; infatti, a seguito della eliminazione delle deduzioni extracontabili, costi e spese sono
deducili se, e nella misura in cui, transitano a conto economico.
Tale regola trova evidenti impatti nella deduzione delle quote di ammortamento che, come noto,
sono sovente stanziate a bilancio nella medesima misura per la quale è possibile la deduzione
fiscale.
Per un corretto conteggio delle quote del periodo 2008, pertanto, si devono tenere in
considerazione i seguenti punti:
1. non sono mutate le percentuali di ammortamento fiscale, ferme ancora a quelle
contenute nel D.M. del 31.12.1988, nonostante fosse stata promessa una loro revisione;
ciò significa che, per tutti coloro che scelgono di utilizzare i coefficienti tributari anche per
l’ammortamento civilistico, si dovrà proseguire secondo le precedenti regole, lasciando
invariato il percorso già a suo tempo iniziato;
2. dal versante fiscale, non sono più ammissibili quote di ammortamento anticipato
(raddoppio delle quote fiscalmente ammissibili per i primi 3 periodi di imposta in relazione
ai beni nuovi, e per il solo primo periodo di imposta per i beni usati), né per il tramite della
imputazione diretta a conto economico (per coloro che sceglievano la finzione di perfetta
aderenza delle misure civili con quelle tributarie), né mediante l’utilizzo del quadro EC,
ormai abrogato;
3. dal versante fiscale, non sono più ammissibili quote di ammortamento accelerato, cioè
quelle consistenti nell’incremento delle percentuali ordinarie in relazione alla utilizzazione
più intensa dei beni in confronto a quella media del settore (per la verità, tale tipologia di
ammortamento non è mai stata molto praticata in quanto difficilmente comprovabile);
4. per i soli beni acquistati nuovi nel 2008, ed entrati in funzione nel medesimo periodo di
imposta, non è necessario ridurre al 50% la quota di ammortamento deducibile, potendo
dedurre la quota intera anche se l’ulteriore metà non è transitata a conto economico (ciò in
deroga rispetto al principio della dipendenza). Tale agevolazione non trova, tuttavia,
applicazione per le seguenti tipologie di beni (anche se nuovi ed entrati in funzione nel
2008):
autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori non destinati ad essere utilizzati in via
esclusivamente strumentale nello svolgimento della attività di impresa o dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
particolari beni strumentali per l’esercizio di attività regolamentate, suddivisi per
categorie omogenee, individuate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
Anhang
Speciale Bilancio.pdf

