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Informative e news per la clientela di studio

Artikel von Claudio Andreatta , Besuche: 804

BILANCIO D’ESERCIZIO Il deposito del bilancio XBRL per le società di capitali decorre dal periodo di imposta 2009 Tutte le società di capitali dovranno obbligatoriamente presentare il bilancio d’esercizio nel formato elettronico elaborabile (XBRL) a partire dal periodo di imposta 2009, da depositare al Registro delle Imprese nel 2010. Il bilancio dell’esercizio 2008 coincidente con l’anno solare (1/1/08-31/12/08) può essere presentato con le stesse modalità valide fino al periodo di imposta 2007, restando ferma la facoltà di utilizzare il nuovo formato.

Le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare, in corso al 31 marzo 2008 e chiuso successivamente al 16 febbraio 2009, dovranno depositare il bilancio di tale esercizio già con le nuove modalità (si tratta di casistiche molto rare, esemplificabili in un periodo di imposta che va dal 1/3/08 al 28/2/09). In fase di prima applicazione l’obbligo di presentare i bilanci e i relativi allegati in formato elettronico elaborabile dovrà essere assolto predisponendo una pratica di deposito di bilancio nelle vecchie modalità, allegando le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL (disponibile sul sito http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia_XBRL/).

Le Camere di Commercio, per agevolare l’introduzione e l’uso del nuovo formato, hanno messo in linea le istruzioni operative sul sito web https://webtelemaco.infocamere.it. In fase di prima applicazione, l’XBRL può essere utilizzato dalle società di capitali e dalle cooperative, mentre restano escluse le società di capitali quotate; le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali; le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione e le banche e relative società controllate o comunque nell'area di consolidamento del bilancio.

(Ministero dello Sviluppo economico, Comunicato, G.U. n.48 del 27/02/09)

REDDITOMETRO

Cambiano i valori dei beni e dei servizi indicativi della capacità contributiva
Il redditometro è uno strumento di determinazione induttiva del reddito attribuibile al contribuente (persona fisica) ed è utilizzabile ai fini dell’accertamento se viene riscontrata, per due o più esercizi consecutivi, la non congruità del reddito complessivo netto dichiarato per oltre un quarto rispetto al reddito presunto (sostanzialmente è uno strumento accertativo che permette di verificare la congruità del tenore di vita del contribuente rispetto ai redditi dichiarati). L’applicazione del redditometro richiede la verifica della disponibilità, in capo al contribuente, dei cosiddetti indicatori di capacità contributiva, cioè beni di lusso quali aeromobili, navi, imbarcazioni da diporto, autoveicoli, camper, roulotte, residenze secondarie, cavalli da corsa, collaboratori familiari, assicurazioni, ecc.. Tali beni sono considerati sotto un duplice aspetto (patrimoniale e gestionale) e a ciascun bene o servizio sono associati un importo ed un coefficiente. Semplificando, al risultato ottenuto moltiplicando l’importo per il coefficiente per ogni singolo bene o servizio viene determinato il reddito presunto attribuibile al contribuente. La ratio dell’istituto presuppone che, per sostenere certe spese, le entrate da assoggettare ad Irpef non possono essere inferiori a determinati importi presunti. Ai fini dell’accertamento sintetico tramite il redditometro non viene considerata la disponibilità di beni e servizi riconducibili ad attività di impresa o di lavoro autonomo, che hanno rilevanza fiscale soltanto in sede di accertamento del reddito delle relative categorie. Con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stati aggiornati gli importi della tabella che individua gli indici e i coefficienti (che rimangono immutati) presuntivi di reddito ai fini Irpef, riferiti agli anni di imposta 2008 e 2009. Gli importi stabiliti nella tabella in esame (http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb822846a06fd12/Provvedimento%202009_20996.pdf) vengono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell’indice Istat.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, del 11/02/09)

 

ICI

Stretta sull’esenzione Ici per le abitazioni assimilate alla prima casa

Le assimilazioni all’abitazione principale sono solo quelle previste da specifiche norme di legge e non anche quelle previste dai regolamenti comunali. Pertanto, gli unici casi di assimilazione comunale validi ai fini dell’Ici sono:

le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero;

le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, secondo il grado di parentela stabilito in delibera (sia nel caso in cui l’assimilazione sia stata limitata all’applicazione dell’aliquota ridotta, sia nel caso in cui sia estesa alla detrazione).

Restano, quindi, fuori dal beneficio, per esempio, le case concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati a soggetti che vi dimorano e le unità possedute da soggetti che per obblighi di lavoro risiedono fuori dal comune di origine. La risoluzione, conseguentemente, sollecita i comuni a recuperare l’Ici non versata per il 2008 dai contribuenti che avevano fatto affidamento sulle prime istruzioni.

(Ministero delle Finanze, Risoluzione n.1, del 04/03/09)

 

 

Per il seguito vedere allegato

 

Anhang
marzo 2009.pdf

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